L’Arpav ha comunicato che è stato raggiunto nel Comune di Sona, il livello di allerta 2 – rosso  per il PM 10 e quindi ieri, 29 gennaio, è scattata l’ordinanza del Sindaco che prevede l’adozione di alcune misure emergenziali in funzione da oggi. 

Le misure emergenziali dell’allerta 2-rosso

Tra le misure, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di tutti i giorni inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, delle seguenti categorie di veicoli

  • veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
  • veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
  • veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
  • veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
  • ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
  • limitatamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 5.

Altra misura riguarda la temperatura massima consentita negli edifici che può essere al massimo di 18°C (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

  • E.1 -residenza e assimilabili;
  • E.2 -uffici e assimilabili;
  • E.4 -attività ricreative o di culto e assimilabili;
  • E.5 -attività commerciali e assimilabili;
  • E.6 -attività sportive.

Sono esclusi dall’obbligo di abbassamento della temperatura:

  • ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;
  • strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità;
  • asili nido, scuole dell’infanzia;
  • altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.

Inoltre, sono attivi due divieti. Il primo riguarda l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe emissiva inferiore a  4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017. Il secondo vieta lo spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.