Botti vietati a Povegliano. Il sindaco Anna Maria Bigon ha emesso l’ordinanza per il divieto di utilizzo di botti e petardi. Qui sotto il testo dell’ordinanza già emessa l’anno scorso e valida anche per il futuro. Sono oltre 850 Comuni, secondo il Corriere della Sera, che hanno proibito e limitato i petardi.
“Si può festeggiare con mezzi meno pericolosi, invitiamo la popolazione ad una maggiore sensibilità” ha commentato il sindaco Bigon.
L’ORDINANZA
E’ tassativamente vietato fare esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, e in generale prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, dalle ore 20.00 del 31 dicembre sino alle ore 08.00 del 1 gennaio, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2015 e futuri nei centri abitati, in prossimità di distributori di carburante liquido o gassoso e in zone in cui potrebbe essere possibile il pericolo di incendio.
AVVISA
I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, in particolare:
RACCOMANDA
• di acquistare eventuali prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, si ricorda in proposito che esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione della Polizia);
• di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire;
• di non affidare ai minori prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenda che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati “giocattoli” e la loro vendita è pertanto vietata a un pubblico di età inferiore ad anni 14);
• di “accendere” i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
SANZIONI
L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità giudiziaria.